Cassa integrazione per caldo, tutela anche per agricoltura e piccole aziende. Cosa prevede l’INPS

Cassa integrazione per caldo, tutela anche per agricoltura e piccole aziende. Cosa prevede l’INPS

Con le temperature oltre i 35 gradi è possibile chiedere la cassa integrazione ordinaria. E’ questo quanto comunicato dall’Inps : nel documento l’istituto chiarisce le linee guida da adottare in casi di eventi meteo estremi. “Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla Cigo”, si legge nella circolare 139 del 2017. L’Inps elenca i settori per i quali si può chiedere la cassa integrazione ordinaria: “Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore”.

Come fare domanda per la cassa integrazione ordinaria per il caldo
Nel messaggio numero 2999 del 28-07-2022 si ricorda che la Cigo per temperature elevate viene riconosciuta in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione o la riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato questa decisione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori.

Il datore di lavoro ha due opzioni: allegare alla domanda l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda autocertificare il possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.
Nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, hanno spiegato Inps e Inail – l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura, né ad allegare bollettini meteo. I due enti fanno presente che, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni, in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi in cui le sospensioni sono dovute a temperature eccessive.

FERMARE LA SPIRALE CALDO-LAVORO-MORTE: LA RICHIESTA DEI SINDACATI– Le cronache di eventi tragici, come l’anno scorso di questi tempi, si infittiscono. E visto che il cambiamento climatico con ogni probabilità è qui per restare, si chiedono nuovi strumenti di prevenzione e intervento rapido. Il presidente della Confindustria, Carlo Bonomi, suggerisce una replica del protocollo fatto con il Covid e a un rilancio dello smart working emergenziale .In attesa degli sviluppi, l’Inps chiarisce in un messaggio qual è lo stato dell’arte per quel che riguarda la possibilità data alle impresa di chiedere la cassa integrazione e sospendere l’attività proprio in corrispondenza con le ondate di caldo. 

LA TIPOLOGIA DI LAVORO-Ovviamente, infatti, la tipologia di lavorazione e la modalità “costituiscono un elemento di rilievo per una positiva valutazione dell’integrabilità della causale”, ricorda di nuovo l’Inps. Come e a cosa si lavora può influenzare la temperatura percepita. “Anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore”. In sostanza, conclude l’Istituto, “la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori”.

L’Inps invita a utilizzare “le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile” a supporto delle domande. E ricorda che lo stesso va applicato alle lavorazioni al chiuso, “allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura”.Altro caso in cui si può chiedere la cig è quando “su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda”, l’azienda “disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori”.

TUTELA ANCHE PER I PICCOLI-Oltre all’agricoltura, da ultimo, una precisazione importante che riguarda le aziende coperte dal Fondo di integrazione salariale (Fis) e dei Fondi di solidarietà bilaterali: anche per loro c’è la tutela della cassa per “eventi meteo”. “Va, tuttavia, evidenziato che, ai fini della positiva valutazione della richiesta di accesso al trattamento per le motivazioni richiamate, occorre tenere conto sia della tipologia di attività lavorativa espletata sia delle modalità di svolgimento della stessa”.

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