a cura di Maria Parente
La campagna vaccinale contro la Sars-CoV-2 richiama con maggior forza, ponendo tra le primarie responsabilità del medico vaccinatore, l’obbligo di informare il paziente con adeguatezza sui rischi e benefici che comporterebbe la somministrazione al vaccino. Il consenso informato consiste in una procedura che si antepone all’esecuzione di qualsiasi procedura invasiva o qualora il paziente debba essere sottoposto a un trattamento medico, poiché è necessario che il medico ottenga il permesso di procedere dal paziente, che dovrà essere competente, in modo tale da prendere una decisione informata e volontaria. Il processo di rilascio del consenso informato deve comprendere un colloquio tra medico e paziente. Il paziente va incoraggiato a porre domande sulla condizione di cui soffre e sulle possibilità di cura, mentre il medico esprime le proprie opinioni, illustrando dati e fornendo supporto e consigli.
Il consenso informato si ottiene sostanzialmente quando il paziente comprende:
- Il proprio stato clinico attuale, compreso il decorso probabile se non viene adottato alcun trattamento;
- I trattamenti potenzialmente utili, con relativa descrizione e spiegazione di potenziali rischi e benefici;
- Generalmente, il parere professionale dell’operatore sanitario in merito alla migliore alternativa;
- Le incertezze associate a ciascuno di questi elementi
Tipicamente, il paziente sottoscrive un documento di sintesi del colloquio inerente a qualsiasi importante decisione di trattamento. Al diritto del consenso informato è associato anche il diritto del rifiuto informato ovvero i soggetti con capacità legale e clinica possono rifiutarsi di sottoporsi a qualsiasi cura medica : il rifiuto è previsto anche se le cure sono un’opzione che chiunque altro accetterebbe o rappresentano una terapia chiaramente salvavita.
Il consenso in ogni caso deve essere scritto nei casi in cui l’esame clinico o la terapia medica possono comportare gravi conseguenze per la salute e l’incolumità della persona. Se il consenso è rifiutato, il medico ha l’obbligo di non eseguire o di interrompere l’esame clinico o la terapia in questione. Il consenso scritto è anche obbligatorio, per legge, quando:
- si dona o si riceve sangue;
- il paziente partecipa alla sperimentazione di un farmaco;
- si effettua il trapianto di rene tra viventi;
- si compiono accertamenti di un’infezione da Hiv;
- si procede alla procreazione medicalmente assistita;
- si sceglie un’interruzione volontaria della gravidanza.
Negli altri casi il consenso può essere solo verbale ma deve essere espresso direttamente al medico. Se il sanitario non provvede all’acquisizione del consenso informato ed esegue l’intervento sulla persona, la condotta non può che considerarsi illecita e perseguibile, seppur eseguita nell’interesse del paziente. Tuttavia, si contemplano casi in cui il paziente non ha l’obbligo di essere informato, con particolare riferimento alle vaccinazioni obbligatorie, stabilite nei programmi nazionali di salute pubblica; i Trattamenti sanitari obbligatori (Tso), in caso di particolari disturbi psichici; per le cure di routine, o per quei farmaci prescritti per una malattia nota.