Su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Governo ha approvato con procedura d’urgenza un disegno di legge finalizzato a rendere procedibili di ufficio per tutti i reati nei quali sia contestata l’aggravante del “metodo mafioso”, del terrorismo o dell’eversione e a consentire l’arresto obbligatorio in flagranza in mancanza di querela: ad annunciarlo, il comunicato n. 17 del Consiglio dei Ministri pubblicato all’esito della riunione di Palazzo Chigi del 19 gennaio scorso.
Il disegno di legge approvato in Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 gennaio scorso, interviene per correggere le distorsioni che potrebbero derivare dall’ulteriore ampliamento nella Riforma Cartabia del novero dei reati procedibili a querela.
Sono sette le fattispecie, in aggiunta alle sessanta già esistenti, che a breve diventeranno perseguibili solo a richiesta della vittima. Fra queste, le lesioni stradali non aggravate e la violenza privata. Altri sette invece sono i delitti per i quali saranno ampliati i casi di procedibilità a querela; tra essi: il furto e le lesioni personali.
Se la procedibilità a querela nell’impianto della Riforma Cartabia mira all’intento deflattivo dei fatti penali di minore gravità, quando però gli stessi reati, astrattamente non gravi, sono commessi in un contesto di associazione mafiosa, di terrorismo o di eversione, c’è il rischio concreto che la vittima non sia libera di presentare querela, e che finiscano dunque per sfuggire alla punizione proprio i criminali più pericolosi. Qualcosa del genere è avvenuto in questi giorni in un processo celebrato a Palermo, dove la Procura è stata costretta a disporre la scarcerazione di tre imputati per lesioni aggravate dal metodo mafioso solo perchè mancavano le querele delle vittime.
Per porre rimedio a distorsioni di questo genere, il nuovo disegno di legge prevede la procedibilità di ufficio per tutti i reati per i quali è contestata l’aggravante del metodo mafioso o della finalità di terrorismo o eversione.
Colmando una lacuna del codice antimafia, il DDL interviene sul reato di lesione personale che diventa sempre procedibile d’ufficio quando è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine del provvedimento.
In modifica poi all’art. 380 c.p.p., l’arresto in flagranza obbligatorio, potrà essere eseguito anche in mancanza di querela se la persona offesa non è prontamente reperibile. La querela potrà essere resa anche oralmente, ma se la vittima non intende presentarla, o la querela non arriva entro le 48 ore, l’arrestato dovrà essere immediatamente scarcerato.